Come fare il ricalcolo contributivo – In un comma “dimenticato” della Legge 335-1995
Legge 7 Agosto 1995, n. 335
Art. 1. […]
12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori
anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31
dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.
23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo. [1]
24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al comma 23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l’andamento delle aliquote vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.[2]
—
[1] Vedi, anche, l’art. 69, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per l’interpretazione autentica del secondo periodo del presente comma, vedi l’art. 2, D. L. 28 settembre 2001, n. 355
[2] In attuazione della delega prevista dal presente comma, vedi il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
D. Lgs. 30 Aprile 1997, n. 180
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 23 e 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
- Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Modalità di applicazione [Testo in vigore dal: 5-5-2001]
- Il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote: a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995; b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
- La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), è determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l’opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’INPS.
- La contribuzione annua è data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell’INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l’INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.
- Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è quella indicata al medesimo comma 9.
- Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.
- La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non può eccedere l’importo del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
- Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
- L’importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.
Nota
Il D. L. 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo 2 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell’esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1 gennaio 2001.
L. 23 Dicembre 2000, n. 388
Art. 69, comma 6
Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.
D. L. 28 Settembre 2001, n. 355
Art. 2
- L’articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l’opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
- La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.